Tempistica Accordo Fua di posto di lavoro

Al Direttore Generale D.G.PIBLO

Dott.ssa Concetta Ferrari

 

La scrivente sigla rappresenta una situazione di disagio a livello territoriale per la tardività con la quale è stato definito per il 2012 l’Accordo Nazionale sul Fua.

In particolare il fatto che l’Accordo Nazionale sia intervenuto nel mese di marzo 2013, e sottoscritto in via definitiva il 25 giugno 2013, ha svilito di fatto il valore della contrattazione decentrata di posto di lavoro, costringendo le rappresentanze sindacali di base a decidere dei criteri un anno e mezzo dopo il periodo di riferimento.

Nel chiedere dunque la convocazione per il Fua 2013 ed una maggiore attenzione affinchè la contrattazione sul Fondo Unico di Amministrazione possa rientrare in una tempistica più adeguata ai suoi contenuti, si rappresenta quanto segue.

In alcune DTL anche dopo la sottoscrizione dell’Accordo Nazionale del marzo 2013, alla esplicita richiesta della scrivente sigla di un incontro sul Fua 2012 è stato risposto che non esistendo un Accordo certificato non poteva essere convocato il tavolo sindacale.

Tale posizione risulta in contrasto con il CCNL 2006-2009 che all’art 32 – 2 comma- riserva alla contrattazione di posto di lavoro una quota non inferiore al 20% delle risorse del Fondo unico destinate dalla contrattazione integrativa di livello nazionale di amministrazione alla produttività.

Preso atto che l’Accordo Integrativo Nazionale e l’ Accordo Integrativo di posto di lavoro sono entrambi Accordi di II livello, si ritiene che la contrattazione di posto di lavoro debba essere avviata ad inizio dell’anno di riferimento riguardo alla definizione dei criteri per la distribuzione del 20% visto che sul punto l’Accordo Integrativo Nazionale non puo comunque derogare al CCNL di riferimento.

La situazione diffusa sul territorio è quella di avviare la contrattazione sul Fua solo dopo la sottoscrizione dell’Accordo Nazionale in contrasto, di fatto, con CCNL .

Si chiede un approfondimento sulla problematica rappresentata ed in particolare sulla tempistica dell’avvio della contrattazione integrativa di posto di lavoro:

1) dopo la sottoscrizione dell’Accordo Nazionale anche prima della certificazione

2) ad inizio anno per la definizione dei criteri per la distribuzione del 20%

Fermo restando, riguardo al punto 2) che se si ritenesse che comunque la contrattazione di posto di lavoro non possa essere avviata prima della sottoscrizione dell’Accordo nazionale sarebbe quest’ultimo, intervenendo in tempi di molto successivi all’anno di riferimento, ad essere in contrasto con il CCNL di Comparto.

Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti si resta in attesa di riscontro.

Il Coordinatore Nazionale

Nicoletta Morgia

 

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