FLASH 2011 N 41 – Il “dopo progressioni” ecco altri due ricorsi

IL “DOPO PROGRESSIONI”
ECCO ALTRI DUE RICORSI

Come promesso parte la nostra iniziativa sulle progressioni economiche previste dal CCNI del 3 novembre 2010.

In particolare le ipotesi che i nostri legali hanno ritenuto illegittime sono:

1) L’esclusione dalla partecipazione alla progressione economica di coloro che hanno al 31.12.2009 una permanenza inferiore a due anni nella fascia retributiva .La permanenza per un minimo di due anni è prevista dal CCNL nella posizione economica acquisita a seguito dell’avvenuta partecipazione alla progressione economica.

L’Amministrazione invece stravolge la norma contrattuale, chiaramente in senso peggiorativo per il personale, precludendo la partecipazione alla prima progressione economica al quale il personale del Ministero del Lavoro è stato chiamato a partecipare, invocando il requisito della permanenza di 2 anni al 31.12.2009 nella posizione di appartenenza.

2) La mancata attribuzione del punteggio( 30) in caso di irrogazione, nei due anni precedenti, delle sanzioni disciplinari dal minimo del rimprovero verbale alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione.(art.13 comma 2 del CCNL 12.06.2003)Tale criterio oltre ad essere una violazione dei principi generali vigenti in materia di sanzioni disciplinari nel senso di rappresentare una sanzione aggiuntiva peraltro irrogata a distanza di molto tempo dalla definizione del procedimento disciplinare, vanifica la partecipazione alla progressione per la rilevanza del punteggio non attribuito.

Possono partecipare al ricorso tutti coloro che si trovano nella posizione di cui ai punti 1 e 2 sopra descritti.

La documentazione è scaricabile al link:

http://www.federazioneintesa.it/contenzioso/ministero-lavoro-ricorsi-alle-progressioni-economiche/

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