Rappresentanza in giudizio

Si trasmette di seguito la nota inviata dalla nostra sigla sulla problematica dell’uso del mezzo proprio per lo svolgimento della funzione amministrativa di legale in rappresentanza dell’Amministrazione.

Vi terremo al corrente sugli sviluppi.

Il Coordinamento tematico Ufficio legale e contenzioso

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Prot.n. 451 del 18 ottobre 2011

Al Direttore Generale ex Direz.Gen. Risorse UmaneAA.GG

Dott.ssa Concetta Ferrari

Al Direttore Generale ex Direz.Gen.DGAI

Dott. Paolo Pennesi

OGGETTO: Rappresentanza in giudizio

Con il D.L.n° 78/2010, convertito dalla legge n° 122/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è stata radicalmente bloccata l’attività dei funzionari del Ministero del Lavoro che si occupano della rappresentanza in giudizio nei casi di opposizione alle ordinanza di ingiunzione.

Il citato provvedimento legislativo, prendendo in esame le trasferte nel pubblico impiego, all’art. 6, ultimo periodo del comma 12, stabilisce che gli articoli 15 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative diposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs n. 165/2001 disponendo la cessazione degli effetti delle eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

In questo modo, si è inteso bloccare l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio in missione nonché il conseguente riconoscimento dell’indennità chilometrica, precedentemente prevista a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute.

In ragione della rilevanza degli argomenti in questione, è opportuno fare alcune precisazioni.

In primo luogo, l’art. 15 della legge n° 836/1973 disciplina l’utilizzo, previa autorizzazione, del mezzo privato di trasporto per attività di servizio. L’ambito di applicazione della norma è, però, differenziato dal momento che, mentre il primo comma si indirizza al personale assegnato allo svolgimento delle funzioni ispettive consentendo l’uso del mezzo proprio qualora lo stesso risulti più conveniente dei normali servizi di linea; il terzo comma, invece, si rivolge al personale che debba recarsi, per ragioni di servizio, in una località diversa dalla ordinaria sede di lavoro qualora l’orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o nei casi in cui tali servizi manchino del tutto.

In secondo luogo, l’art. 8 della legge n°417/1878 disciplina la misura dell’indennità chilometrica (pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina vigente al momento della missione) spettante per chilometro percorso.

Da tale disapplicazione la stessa novella legislativa esclude le missioni connesse allo svolgimento di “compiti ispettivi”, per le quali è ammesso il rimborso delle spese sostenute.

A seguito delle perplessità insorte in sede di applicazione delle citate disposizioni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n° 36 del 22 ottobre 2010 ha precisato che la norma in questione non è applicabile al “personale adibito a funzioni ispettive nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, ai dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo non necessariamente appartenenti ai ruoli ispettivi”.

Per tale personale, sempre secondo la Ragioneria Generale, resta ferma la necessità che il ricorso al mezzo proprio avvenga solo nei casi in cui detta scelta sia imposta da situazioni di disagio e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso. La sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’uso del mezzo proprio vanno, ogni volta, accertati e verificati dai dirigenti competenti al rilascio delle autorizzazioni in questione.

Sulla scorta di queste precisazioni ministeriali, l’INPS, con la Circolare n. 11 del 24/01/2011, ha ritenuto che alle attività ispettive in senso stretto (vigilanza ordinaria e straordinaria) possano ragionevolmente essere assimilate tutte le analoghe attività di verifica, controllo, accertamento, quali gli accessi dei legali presso gli uffici giudiziari in territorio diverso da quello del Comune di servizio nonché gli accessi dei funzionari presso gli uffici giudiziari per la rappresentanza nei giudizi di invalidità civile, previa valutazione discrezionale del dirigente.

Ciascun dirigente Inps, pertanto, verifica, in concreto, la sussistenza delle condizioni di disagio che legittimino il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti inviati in missione e valuta, in maniera rigorosa, l’economicità della scelta in termini di rapporto costi/benefici.

Una siffatta interpretazione di legge, oltre a condividere l’impostazione dell’Inps, sarebbe rispondente al parere reso in data 12 ottobre 2010 dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, la quale, chiamata ad esprimersi in ordine alla corretta portata interpretativa da attribuirsi alla riforma varata dal legislatore con il D.L. n° 78 del 2010, ha sottolineato che l’area di disapplicazione delle norme, quale individuata dall’ultimo periodo del comma 12, dell’art. 6, del decreto citato, non comprende anche l’art. 9 della legge n° 417 del 1978 per il quale, come noto, l’uso del mezzo privato è ammesso quando “particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più vantaggioso” . La Corte dei Conti della Lombardia ha, inoltre, precisato che tale ultima norma continua tuttora ad esplicare i suoi effetti dal momento che attiene più specificatamente, alle “modalità di organizzazione” di servizi pubblici per le quali l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente è funzionale all’organizzazione stessa.

In definitiva, richiamando quanto sostenuto dai giudici lombardi, un più agevole spostamento sul territorio con il mezzo proprio può rispondere meglio alle finalità proprie dell’amministrazione assicurando particolari esigenze di servizio che altrimenti non sarebbero conseguibili con diverse modalità organizzative. Si consideri che le sedi distaccate dei Tribunali ordinari si trovano spesso in località disagiate, difficilmente raggiungibili con i mezzi ordinari (si pensi, tra i numerosi esempi, al Tribunale di Altamura in Provincia di Bari, Civitavecchia, ecc.). casi questi in cui sarebbe opportuno che il dirigente autorizzasse l’uso del mezzo proprio per consentire lo svolgimento della funzione amministrativa di legale in rappresentanza dell’Amministrazione.

In tale contesto, poiché, ad avviso dei giudici contabili, l’art. 6, comma 12, del più volte citato D.L. n° 78 del 2010 non interviene nell’organizzazione dei servizi approntati dalle amministrazioni pubbliche per soddisfare bisogni ed esigenze specifiche della collettività, limitatamente alle fattispecie considerate, il rimborso spese ai dipendenti conseguente all’uso, previa autorizzazione, del mezzo proprio costituisce, ad ogni effetto, un costo del servizio sostenuto dall’amministrazione nell’assolvimento di compiti istituzionali da valutare esclusivamente alla luce del disposto di cui al citato art. 97 della Costituzione.

Premesso quanto sopra chiediamo l’ applicazione ai funzionari del Ministero del Lavoro di quanto attualmente avviene nei confronti dei funzionari dell’Inps che rappresentano l’ente di previdenza negli uffici giudiziari, ed in particolare chiediamo l’emanazione di un circolare che riporti l’attività della rappresentanza in giudizio nell’alveo dei compiti ispettivi, e che conseguentemente i funzionari ministeriali in servizio presso gli uffici legali vengano di volta in volta autorizzati dai dirigenti della DPL di appartenenza, dopo verifica delle singole fattispecie, al fine di meglio rispondere ai principi di economicità, efficacia ed efficienza propri dell’attività amministrativa.

In mancanza di una tale determinazione non sarà più possibile per l’Amministrazione contare sul senso di responsabilità di quei funzionari che fino ad oggi per non “perdere l’udienza” hanno finanziato a proprie spese l’attività istituzionale.

Si rimane in attesa delle determinazioni che, in qualunque senso, codesta Amministrazione vorrà adottare.

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