Missioni Uffici Legali e Contenzioso
Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale
On. Maurizio Sacconi
Via Veneto 56
00187 Roma
Al Segretario Generale
Cons. Francesco Verbaro
Via Veneto,56
00187 Roma
Coordinamento delle attività del Ministero in materia di risorse umane,
organizzazione e sinergie con gli Enti vigilati
Dott. Luca Sabatini
Via Veneto,56
00187 Roma
Al Direttore della Direzione Generale Attività Ispettiva
Dott. Paolo Pennesi
Via Cesare De Lollis,12
00185 Roma
Raccomandata a.r. anticipata via fax
Onorevole Ministro Sacconi,
l’applicazione dell’art. 6-comma 12-del DL 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010, ha comportato il blocco delle missioni per i funzionari che si occupano della rappresentanza in giudizio della quasi totalità delle Direzioni provinciali del lavoro.
Se ad una prima lettura della norma, che fa salva solo l’attività ispettiva, tale interpretazione sembrerebbe corretta la realtà è molto differente, ed è sicuramente a conoscenza solo degli “addetti ai lavori”
I funzionari in servizio presso l’ufficio legale delle D.P.L, infatti, pur essendo abilitati all’esercizio della professione forense hanno tutti la qualifica ispettiva. In sostanza sono ispettori del lavoro, temporaneamente distolti, in tutto o in parte,dalla normale attività di vigilanza perché incaricati dall’Amministrazione alla rappresentanza in giudizio in tutti i procedimenti giudiziari che riguardano l’opposizione alle ordinanze di ingiunzione.
La loro specifica attività riguarda proprio l’ultimo atto dell’attività ispettiva intervenendo con la notifica di una ordinanza di ingiunzione quando le Ditte ispezionate non pagano le sanzioni irrogate dagli ispettori con il verbale conclusivo e, nel caso di impugnativa della stessa davanti al giudice ordinario, rappresentando l’amministrazione in giudizio.
A parte l’evidente collegamento all’attività ispettiva che lascia un legittimo spazio ad una più ampia interpretazione della norma in questione, si vogliono evidenziare le gravi conseguenze che derivano da un totale divieto dell’uso del mezzo proprio per la rappresentanza in giudizio in alcune realtà particolarmente difficili proprio per la loro configurazione geografica.
Un esempio per tutti : la Provincia di Bari in cui il Tribunale ha sedi distaccate in paesi distanti dal capoluogo, quali ad esempio Rutigliano, Monopoli, Putignano, Altamura, l’uso del proprio autoveicolo è sempre stato indispensabile per espletare al meglio l’attività legale, considerato che i Tribunali sono all’interno di zone industriali dove non passano mezzi di trasporto pubblico.
Situazioni analoghe, che si registrano soprattutto nelle province i cui i tribunali hanno sedi distaccate lontano dal capoluogo, tra le tante Brescia e Reggio Calabria,. finiscono non solo per paralizzare l’attività dei funzionari addetti che non potranno fisicamente seguire l’iter del procedimento giudiziario, ma danneggiano gli interessi patrimoniali della pubblica amministrazione e vanificano la stessa attività di vigilanza a tutela dei lavoratori.
Sembra paradossale che lo Stato accetti di perdere cause il cui valore supera mediamente le diverse decine di migliaia di euro per poter economizzare su una spesa per missione che è pari a 22cent/km pro capite, così come non risponde ai principi di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione il fatto che degli Ispettori del Lavoro siano distolti dalla normale attività di vigilanza in considerazione di una particolare professionalità senza dargli al tempo stesso gli strumenti per operare.
Siamo a chiedere pertanto al Ministro del Lavoro ogni utile ed autorevole intervento affinché venga rimosso tale incondizionato divieto all’autorizzazione alla missione per i funzionari dell’ufficio legale e contenzioso, in modo da assicurare, come avviene per gli Ispettori del lavoro comunque nel rispetto della attuale normativa, che venga riportata in capo alle Direzioni Provinciali del Lavoro la discrezionalità circa l’opportunità di autorizzare di volta in volta la missione per gli stessi funzionari
Nicoletta Morgia | Marco Di Pietro |