ORARIO DI LAVORO IN SERVIZIO ESTERNO : LA NOSTRA POSIZIONE……
…………UNA GOCCIA NEL MARE DEL CONSENSO SINDACALE
Personale Ispettivo in servizio esterno
Collocazione temporale dell’orario di lavoro.
Preliminarmente dobbiamo rilevare che la “flessibilità giornaliera della prestazione svolta in servizio esterno” non corrisponde a nessun istituto contrattuale vigente.
In realtà sia la flessibilità dell’orario di lavoro che la libertà del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa sono due elementi che caratterizzano il lavoro agile, che viene richiamato, erroneamente, nella proposta in esame solo per quanto riguarda la possibilità di svolgere il lavoro a domicilio.
Quello che si contesta è dunque il voler introdurre la flessibilità dell’orario di lavoro con un Accordo nazionale facendolo diventare orario di lavoro ordinario e obbligatorio per gli ispettori che svolgono attività esterna, mettendo regole restrittive come diremo piu avanti, e rimandare poi ad un contratto tra le parti solo l’aspetto dello svolgimento del lavoro a domicilio, peraltro inserendo d’imperio il limite massimo di 60 minuti.
Entrambi questi aspetti, volendo applicare la disciplina del lavoro agile, devono essere oggetto di scelta del singolo ispettore e devono seguire la disciplina in toto del lavoro agile. Così ad esempio il legislatore ha stabilito anche che in tale accordo vengano regolamentati i tempi di riposo del lavoratore, nonché i tempi della disconnessione dello stesso dagli strumenti tecnologici utilizzati riconoscendo da un lato il diritto del lavoratore a disconnettersi dai dispositivi informatici con cui lavora evitando così un controllo pressante e senza limiti da parte del datore di lavoro.
Non poco rilevante infine è la previsione che il lavoratore, al pari del datore di lavoro, può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni, cosa che è evidentemente in contrasto con il fatto che si vuole far passare come normale l’introduzione di un orario flessibile obbligatorio attraverso la sottoscrizione di un accordo nazionale.
A questo si aggiunga che è inaccettabile che per una attività svolta all’esterno della stessa amministrazione (ispettiva e legale e contenzioso) vengano fissate regole diverse creando una inaccettabile disparità di trattamento tra il personale Quindi delle due l’una:
O applichiamo in toto la disciplina del lavoro agile per tutto ciò che concerne l’orario di lavoro di tutto il personale che svolge attività esterna all’amministrazione
( ispettori, personale che rappresenta l’amministrazione in giudizio, personale dell’area legale e contenzioso)
O si arriva ad un accordo che concilia realmente le esigenze dell’amministrazione e di vita – lavoro del personale senza creare inaccettabili discriminazione tra lo stesso
Premesso quanto sopra si rileva che:
- La fascia oraria 7,30- 19.30 è eccessivamente penalizzante per il personale ispettivo indipendentemente dal fatto che spetti o meno all’ispettore scegliere il momento di inizio della prestazione. Se non si vuole rendere la scelta di un orario flessibile volontaria è necessario ridurre la fascia oraria fino alle ore 18.00/18.30
- L’orario delle h.7.12 non può essere obbligatorio proprio per venire incontro alle esigenze di vita-lavoro di ognuno non si può imporre una articolazione oraria predefinita.
- La prestazione di lavoro non può essere continuativa questo è in contrasto con le vigenti disposizioni che prevedono dopo 6 ore il diritto ad una pausa per il ristoro del benessere psico-fisico.
- Il carattere residuale dello straordinario nella fascia 7.30-19.30 non è accettabile rispondendo ad una logica di riduzione della spesa e oltre ad essere in contrasto con le vigenti norme contrattuali nulla ha a che vedere con esigenze di vita -lavoro del personale
- Per lo straordinario riconosciuto al di fuori della fascia 7.30-79.30, sabato e domenica e festivi si rappresenta che la sussistenza delle risorse economiche non può incidere sulla scelta del lavoratore se chiedere il pagamento o il riposo compensativo. Se non sussistono tali risorse lo straordinario non va autorizzato.
- La tracciabilità della prestazione non può che essere inserita nella prima opzione e cioè nell’accordo di lavoro agile. Solo così è possibile il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
In una soluzione di Accordo su orario di lavoro fuori dalla ipotesi di lavoro agile è inaccettabile una tale previsione che si traduce in una sorta di controllo a distanza del lavoratore
- Non c’è nessuna indicazione riguardo alla applicazione della Banca ore su attività ispettiva esterna.
2)Flessibilità del lavoro del personale degli Uffici Legali
Ripetiamo quanto già detto in premessa è inaccettabile la previsione di una disciplina diversa dell’attività esterna per il personale di una stessa Amministrazione, soprattutto poi se la flessibilità oraria deve rispondere, come affermato, alle esigenze vita-lavoro dei dipendenti
In particolare si rilevano di seguito che per la flessibilità oraria del personale degli Uffici legale e contenzioso non è previsto a differenza del personale ispettivo:
Pur essendo prevista una flessibilità oraria non si prevede un obbligatorio ampliamento della fascia oraria (7.30-19.30)
Non è prevista la residualità dello straordinario
Non è previsto l’obbligo della prestazione continuativa Non è previsto l’obbligo delle h.7.12
Vi è un generico rinvio ad una implementazione degli strumenti informatici lasciando di fatto validità alla autodichiarazione del personale e/o da quanto risulta dai verbali di cancelleria. Non è prevista, dunque, l’applicazione del badge virtuale
In sostanza si chiede che la stessa “elasticità” venga applicata al personale ispettivo in attività esterna, per non creare inaccettabili ed immotivate discriminazioni tra il personale.
2) Orario di lavoro
Per quanto riguarda la previsione del 50% del personale cui poter riconoscere le h.7.12 si chiede se nel 50% è ricompreso o meno il persoanale ispettivo per il quale tale orario nella proposta in esame diventa obbligatorio. In tale ipotesi per il resto del personale la possibilità di ottenere questo orario diventa quasi residuale, si chiede di eliminare tale percentuale che di fatto in molte Amministrazione non è mai stata prevista.
Si chiede di indicare una fascia di flessibilità in entrata dalle 7.30 alle 9.30 e conseguentemente l’obbligo della compresenza a partire dalle ore 9.30 ciò per rispondere alle esigenze di conciliazione vita -lavoro
Per la reperibilità si chiede di inserire la previsione della indennità di reperibiltà prevista dall’art.20 comm 6 del CCNL vigente
Per la Banca delle ore si chiede di inserire, come previsto da contratto, la previsione del pagamento delle maggiorazioni entro il mese successivo alla prestazione lavorativa
Roma 30 maggio 2018