MA PERCHE’ NON LEGGETE QUELLO CHE FIRMATE?

Una sigla sindacale oltre a dare notizie sbagliate su quello che prevede il CCNI sulle modalità di fruizione dei riposi compensativi: “entro il quarto mese dell’anno successivo”??dicono BOH!

Non si preoccupa nemmeno di andarsi a rileggere quello che ha firmato prima di dare informazioni ai colleghi.

Tanto per capirci si afferma che la Banca delle ore non è mai stata attuata nel nostro Ministero…. MA NON E’ COSI’. Infatti oltre all’Accordo nazionale del 5 marzo 2002 è intervenuta anche una circolare esplicativa sulle modalità di fruizione che vi invitiamo a leggere in allegato nel testo integrale.

Qui di seguito riportiamo solo la parte della circolare relativa alla Banca delle ore

“§ 13. BANCA DELLE ORE”“ L’istituto in argomento, previsto dall’art. 27 del CCNL – integrativo del CCNL – sottoscritto in data 16.05.2001, risponde all’esigenza di rendere più flessibile l’utilizzo del lavoro straordinario. Omissis

Si ritiene opportuno evidenziare di seguito le principali peculiarità che differenziano l’istituto in questione dal lavoro straordinario, disciplinato dall’art. 26 dello stesso CCNL integrativo.

Quest’ultimo prevede la possibilità per il dipendente di richiedere, in luogo della corresponsione monetaria delle ore di lavoro straordinario effettuate, la loro fruizione a titolo di riposo compensativo entro il termine massimo di quattro mesi, in quest’ultimo caso senza la maggiorazione oraria prevista dal punto 4 del cit. art. 26. Tale disciplina si applica al personale che non abbia aderito formalmente alla “banca delle ore”.

Diversamente, l’adesione a tale istituto consente – al dipendente autorizzato a svolgere prestazione di lavoro straordinario o supplementare – di accantonare le ore effettuate, procrastinandone l’utilizzo a titolo di riposo compensativo entro l’anno successivo a quello di maturazione, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio dell’ufficio. Nel caso di richiesta di pagamento, invece, la richiesta stessa deve avvenire entro il mese di dicembre dell’anno di effettiva prestazione.

Sia nell’ipotesi di riposo compensativo che di retribuzione monetaria, al lavoratore che ha aderito alla “banca delle ore”, verrà pagata, il mese successivo alla prestazione lavorativa, compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cassa, la maggiorazione oraria prevista dal citato art.26, punto 4, del CCNL integrativo. Pertanto, in caso di richiesta di pagamento si procederà alla liquidazione del saldo residuo (ad es: a fronte di un’ora di lavoro straordinario diurno effettuato nel mese di giugno, l’ufficio procederà, nel successivo mese di luglio, al pagamento della maggiorazione a titolo di lavoro straordinario pari al 15% della retribuzione oraria di cui all’art. 25, co. 4, dello stesso CCNL integrativo; qualora, poi, entro la fine dell’anno, il lavoratore richieda il pagamento della predetta ora, si procederà alla liquidazione della restante misura oraria, così calcolata: retribuzione oraria più rateo della tredicesima mensilità).

I dipendenti che intendono aderire alla “banca delle ore” devono manifestare espressamente la propria volontà in tal senso, nei termini previsti, rinnovandola di anno in anno.

Nella fase di prima attuazione ed in attesa della piena realizzazione di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 27, gli uffici adotteranno le soluzioni più idonee per l’evidenziazione mensile delle ore accantonate dal singolo dipendente.

Analogamente a quanto previsto per la “flessibilità” in entrata ed in uscita, l’istituto in questione può essere applicato laddove il rispetto dell’orario di lavoro è rilevato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.

Per gli Uffici dell’amministrazione centrale, la “banca delle ore” sarà oggetto di specifica negoziazione per il suo inizio, in via sperimentale, nel corso del secondo semestre del 2002. Ciò, in considerazione della necessità di organizzare, nella delicata fase di riallocazione delle strutture ministeriali, un apposito servizio, in raccordo anche con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la relativa gestione.”

Allora l’unico rinvio previsto è per gli Uffici dell’Amministrazione Centrale, ma anche se dal 2002 ad oggi non è stato fatto ancora nulla, dicono per indisponibilità dell’Amministrazione !!…, comunque i dipendenti hanno diritto di manifestar e la volontà di aderire alla banca delle ore. Sarà poi un problema di amministrazione e sindacati spiegare perché non è applicabile questo istituto agli uffici dell’Amministrazione Centrale

COMPLIMENTI A TUTTI PER IL TEMPISMO CON CUI SI CURANO GLI INTERESSI DEI COLLEGHI

QUELLO CHE PROPRIO NON RIUSCIAMO A CAPIRE E’ PERCHE’ DOBBIAMO STARE ALLA DISCREZIONALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE E NON POSSIAMO CHIEDERE INVECE QUELLO CHE CI SPETTA.

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