DIFFIDA SISTEMA DI VALUTAZIONE
SAN BONIFACIO, CAFFO E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE
Raccomandata A/R
Roma, 9 maggio 2012
Spett.le
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Alla c.a. Ministro pro tempore Prof. Elsa Fornero
Spett.le
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
SEGRETARIATO GENERALE
Alla c.a. Segretario Generale pro tempore Dott.ssa Matilde Mancini
Spett.le
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE
Alla c.a. Responsabile pro tempore Dott. Paolo Onelli
Spett.le
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PIBLO
Alla c.a. Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Concetta Ferrari
Formulo la presente in nome e per conto del Coordinamento Lavoro della Federazione U.G.L. INTESA, nella persona dei Coordinatori pro tempore Dott. Nicoletta Morgia e Marco Di Pietro, onde significarVi quanto appresso.
Con nota di chiarimento in data 12/4/2012 Prot. 31/0001700/MA002.A001, codesto Ministero, richiamandosi al D.M. in data 30/1/2012, registrato alla Corte dei Conti il successivo 15/3/2012, avente ad oggetto i “Criteri di applicazione e le procedure operative del Sistema di misurazione e valutazione della performance”, disponeva la sospensione dei soli effetti economici derivanti dall’applicazione del predetto Sistema di misurazione e valutazione della performance, confermandone tuttavia l’operatività dal 1°/1/2011.
Le ragioni della riferita sospensione sono state enucleate nella necessità di attendere il completamento del processo di riorganizzazione interna di codesto Ministero, nonché di ricevere, dalle competenti Amministrazioni, le opportune indicazioni operative con riferimento alle risorse da distribuirsi al personale, derivanti dal cd. dividendo dell’efficienza.
A tale riguardo, deve rilevarsi, anzitutto, che con l’ “INTESA per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel Pubblico Impiego”, siglata dal Governo e della parti sociali in data 4/2/2011, si era già convenuto “che le retribuzioni complessive, comprensive di parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell’applicazione dell’art. 19 del d. lgs. 150 del 2009” e che, pertanto, all’attuazione del precitato art. 19 del D. Lgs. Nr. 150/2009 potessero essere destinate solo le risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione dell’art. 61 comma 17 del D. L. nr. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 133/2008.
Nella medesima INTESA erano altresì contemplate commissioni paritetiche nazionali, con il compito di monitorare ed analizzare i risultati della valutazione della performance in via di conseguimento, al precipuo scopo di migliorare gli indicatori della performance stessa con l’apporto anche dei rappresentanti degli stessi lavoratori.
Da quanto consta, dette commissioni non sono state ancora costituite nell’ambito di codesto Ministero.
A ciò aggiungasi che il successivo D. Lgs. 1° agosto 2011 nr. 141, all’art. 6 comma I ha espressamente disposto che la differenziazione in fasce di merito di cui all’art. 19, commi II e III del D. Lgs. nr. 150/2009 sia applicata a decorrere dalla tornata contrattuale successiva a quella 2006-2009 che, come è noto, non è stata neppure avviata.
Stante il riferito differimento, disposto senza operare distinguo di sorta tra gli effetti economici e quelli giuridici scaturenti dalla eventuale graduatoria delle valutazioni individuali e dalla correlativa distribuzione del personale in differenti livelli di performance, non potrà, allo stato, riconoscersi alcuna operatività – contrariamente a quanto affermato nell’indicata nota di chiarimento in data 12/4/2012 – al sistema di valutazione della performance ed ai criteri applicativi di cui al succitato D.M. in data 30/1/2012, cui è seguitala Circolare del Direttore Generale del personale di codesto Ministero del 16/2/2012, che ha apprestato la modulistica dei piani operativi ed individuali.
Non può infine sottacersi che il suindicato Decreto Ministeriale presenta un ulteriore profilo di illegittimità, laddove dispone la valutazione della performance individuale e di struttura rilevata nell’anno 2011. Difatti si tratterebbe di procedere “ora per allora” alla misurazione della performance sulla base di piani operativi ed individuali (contenenti gli appositi indicatori per la misurazione dei risultati) che, in taluni casi, nel 2011 non erano stati ancora predisposti, in altri risultano elaborati sulla base di criteri diversi da quelli successivamente introdotti; il che determina una inaccettabile disomogeneità dei criteri utilizzati e, comunque, una violazione dell’elementare principio secondo cui il soggetto o il gruppo valutato debbono essere posti nelle condizioni di conoscere preventivamente gli obiettivi e le attività sulle quali verterà la valutazione ed i criteri con cui sarà la medesima condotta.
Per le dispiegate ragioni, si invita codesto Ministero a procedere, quanto prima, all’annullamento e/o alla riforma, in via di autotutela, del più volte citato D.M. in data 30/1/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 15/3/2012, nonché di qualsivoglia atto o provvedimento ed esso conseguente, nella parte in cui si dispone l’operatività, con effetti (giuridici ed economici) retroattivi, del Sistema di misurazione e valutazione della performance, con esso adottato, e nella misura in cui, come chiarito con l’indicata nota ministeriale del 12/4/2012 Prot. 31/0001700/MA002.A001, non è esclusa la formazione delle graduatorie di merito di cui all’art.19 comma II del D.Lgs.nr. 150/2009 nelle more dell’avvio della prossima tornata contrattuale, in aperta violazione del disposto del precitato art. 6 comma I del D. Lgs. nr. 141/2011; il tutto con l’espresso avvertimento che, in difetto, mi troverò costretta ad agire nelle competenti sedi di giustizia.
Distinti saluti.
Avv. Dorangela Di Stefano
Grazie ancora per la tempestività; in Piemonte le valutazioni sono state consegnate solo a Cuneo, in Ligura nessuna DTL ha provveduto alla consegna; qual’é la situazione nelle altre regioni?
CONCORDO APPIENO. TUTTO PALESEMENTE ILLEGITTIMO.