TRATTAMENTO DI TRASFERTA
Al Direttore generale PIBLO
Dott.ssa Concetta Ferrari
OGGETTO Richiesta Accordo integrativo
Preso atto che l’Accordo Integrativo nazionale del 5. 3.2002 sull’orario di lavoro non ha disciplinato l’istituto della trasferta, nonostante la particolare applicazione che lo stesso trova nell’ambito di codesta Amministrazione in considerazione del fatto che i funzionari preposti all’attività di vigilanza e di rappresentanza in giudizio sono normalmente impegnati nel servizio esterno per lo svolgimento dell’attività istituzionale di vigilanza e di rappresentanza in giudizio.
Preso atto che l’istituto della trasferta trova applicazione quando il lavoratore è chiamato dall’Amministrazione a svolgere temporaneamente il proprio lavoro fuori dalla sede abituale di servizio, indipendentemente dalla distanza e dalla disponibilità,o dal consenso, del lavoratore a spostarsi dalla stessa sede abituale.
Preso atto che la normativa di riferimento – L.18 dicembre 1973 n. 836, DPR 16.01.1978 n.513, TUIR all’art.51- comma 5- prevede che:
1. La trasferta fuori dal territorio comunale, o che comunque si svolga per oltre 4 ore e distante oltre 10 km dalla sede d lavoro abituale, dà diritto all’indennità di trasferta
2. La trasferta entro il territorio comunale dà diritto al rimborso delle spese sostenute, rimborso che và ad integrare il reddito ad eccezione del rimborso delle spese di trasporto che non incidono sullo stesso
Preso atto che la Convenzione sull’ispezione del Lavoro C 81-1947 già applicata da codesta Amministrazione- Direzione Generale Attività Ispettiva – nella parte in cui prevede all’articolo 20 che “ L’autorità centrale di ispezione pubblicherà un rapporto annuale di carattere generale sui lavori dei servizi di ispezione posti sotto il suo controllo”.Omissis,
prevede anche all’art 11 che
1.”. L’autorità competente adotterà le misure necessarie al fine di fornire agli ispettori del lavoro .Omissis.”b. le facilitazioni di trasporto necessarie all’esercizio delle loro funzioni nel caso che non esistano facilitazioni di trasporto pubblico adeguate.
2. L’autorità competente adotterà le misure necessarie per rimborsare agli ispettori del lavoro ogni spesa di trasporto ed ogni altra spesa necessaria all’esercizio delle loro funzioni.”
Considerato che ad oggi il personale ispettivo interessato è costretto
1. ad anticipare le spese necessarie per le trasferte fuori dal territorio comunale per svariati mesi a fronte di uno stipendio ormai bloccato da tempo
2. a finanziare con il proprio reddito le spese necessarie l’attività di vigilanza entro il territorio comunale senza ricevere alcun rimborso.
Considerato che per una interpretazione restrittiva della recente normativa, che ha escluso dal blocco dell’indennità di trasferta il personale che svolge compiti ispettivi codesta Amministrazione insiste nel non riconoscere la stessa anche ai colleghi che svolgono l’attività, connessa a quella ispettiva, di rappresentanza in giudizio.
Cosa che, a parità di legge, è stata superata dall’Inps con la circolare n. 11 del 24.01.2011 con la quale è stato previsto che , considerate le tipologie di attività istituzionale dell’Inps, alle attività ispettive in senso stretto (vigilanza ordinaria e straordinaria) possano ragionevolmente essere assimilate tutte le analoghe attività di verifica, controllo, accertamento tra cui l’attività di rappresentanza in giudizio., istituendo nell’ambito del capitolo delle missioni la voce “Altri compiti ispettivi”.
SI CHIEDE
Di avviare la contrattazione integrativa al fine di disciplinare il trattamento di trasferta con particolare riferimento
1. all’applicazione dell’art.30 – Trattamento di trasferta – del CCNL del Comparto Ministeri del 16.2.1999- nella parte in cui prevede al comma 8 “ Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta
2. all’adeguamento dei comportamenti adottati dalle DTL a quanto previsto dalle leggi e dalla normativa comunitaria in ordine al rimborso delle spese di trasferta entro il territorio comunale
3. alla previsione della attività di rappresentanza in giudizio, svolta dagli uffici legali e contenzioso delle DTL, nelle attività assimilate a quella di vigilanza e rientrante nei “compiti ispettivi” ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta
Si rappresenta fin d’ora che in caso di mancata regolamentazione in sede di integrativo di Ministero troverà applicazione l’art.30 del CCNL Comparto Ministeri
Distinti saluti
Nicoletta Morgia Marco Di Pietro