Ipotesi su orario di lavoro personale ispettivo
Preliminarmente non si può non rilevare che l’ipotesi di orario di lavoro per il personale ispettivo, consegnata alle OO.SS. alla riunione del 21 luglio u.s., manca di qualunque riferimento nel contratto di comparto ed allo stesso tempo allontana l’equiparazione tra le forze impegnate nell’attività di vigilanza.
In sostanza, invece che avvicinarsi dal punto di vista normativo ed economico, per quello che è possibile, alla regolamentazione degli altri enti si inserisce un ulteriore elemento di differenziazione, non esistendo di fatto una simile articolazione dell’orario i lavoro né per l’Inps né per l’Inail.
Per quanto riguarda la modalità del Decreto Ministeriale con la quale si vuole intervenire per modificare l’orario di lavoro del personale ispettivo si rileva la totale inopportunità “di intervenire dall’alto” in un momento così particolare e delicato che vede più di mille ispettori del lavoro aver revocato la disponibilità all’uso del mezzo.
In questo senso si ritiene che il D.M. possa individuare nella riattualizzazione dell’orario di lavoro del personale ispettivo lo strumento idoneo per realizzare una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro, ma deve poi necessariamente rimandare la sua regolamentazione alla contrattazione integrativa nazionale.
Passando poi al contenuto della ipotesi si ritiene che la previsione della “articolazione settimanale” dal lunedì alla domenica e della “articolazione giornaliera” in via ordinaria in quattro fasce orarie siano in contrasto con quanto previsto dal Decreto Legislativo 66/203, e precisamente:
1. Art.9 – comma 1:” Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore, di regola in coincidenza con la domenica. Omissis”. La norma chiarisce che la regola è che il riposo settimanale ricada la domenica, fissarlo in un giorno diverso costituisce un’eccezione; non si può far diventare un’eccezione la regola!
2. Art.12 – comma 1 : “ L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti da contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali. Omissis”. Come già detto nel nostro contratto di comparto non vi è, invece, alcun riferimento.
3. Art. 13 – comma 2: “E’ affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione. Omissis. dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Omissis”.
4. Art. 14 – comma 1: “ La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e contratti collettivi”. Comma 2- “Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali un livello di servizi o di mezzi di prevenzione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno”. In pratica, in caso di bisogno, a chi mi rivolgo per aiuto o suggerimenti??
Si rileva inoltre che :
solo per il personale ispettivo verrebbe meno la differenza tra orario di lavoro ed orario di servizio con la conseguente messa a disposizione dello stesso “ h 24” attraverso l’istituto della turnazione. In questo senso le maggiorazioni previste non sembrano idonee considerato che non tengono comunque conto di quelle già esistenti per lavoro notturno e festivo.
Manca il riconoscimento della specificità della funzione attraverso la previsione di una indennità ad hoc, indipendentemente dalla fascia oraria in cui il personale è impegnato.
Sembrerebbe compromessa la possibilità per gli ispettori di richiedere l’articolazione dell’orario di lavoro sulle h.7,12, discriminandoli ulteriormente rispetto al resto del personale.
Manca la previsione dei tempi di percorrenza, questi si presi in considerazione dal nostro contratto collettivo e considerati, giustamente, orario di lavoro.
La previsione della ordinarietà della prestazione lavorativa nel periodo serale, notturno e festivo dà per scontato l’uso del mezzo proprio da parte dell’ispettore del lavoro che non solo non ha nessun obbligo in questo senso, ma che non ha nemmeno diritto a nessun rimborso in caso di uso entro i 10 Km dalla abituale sede di lavoro.
Fermo restando le valutazioni sulla legittimità dell’intervento proposto che porteremo comunque avanti, se necessario, nelle sedi opportune si ribadisce che l’attività ispettiva nelle fasce serali, notturne e festive a parità di retribuzione e di mezzi messi a disposizione non può che essere volontaria.
Il Coordinatore Nazionale
Nicoletta Morgia